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Bonus famiglia erogati dal datore di lavoro privato

Entro il 31 gennaio i lavoratori che ritengono di aver diritto ai bonus famiglia possono presentare al proprio datore di lavoro la domanda utilizzando il modello approvato con decreto direttoriale del 5 dicembre scorso. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online i modelli per la richiesta del bonus per le famiglie a basso reddito. Previsti dai 200 a 1000 euro per i nuclei familiari con reddito complessivo non superiore ai 35mila euro l'anno.

In particolare spettano:

  • - 200 euro ai titolari di pensione, unici componenti del nucleo familiare, se il reddito complessivo non supera i 15mila euro;
  • - 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17mila euro;
  • - 450 euro per il nucleo di tre componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 17mila euro;
  • - 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non superi i 20mila euro;
  • - 600 euro al nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20mila euro;
  • - 1000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non superi i 22.000 euro;
  • - 1000 euro per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap, a patto che il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35mila euro.

Il datore di lavoro privato sborserà di tasca sua questi bonus? Certamente no, egli potrà recuperare quanto erogato compensandone l'importo nel modello F24 con quanto dovuto per ritenute e contributi, a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. In caso di incapienza del totale delle ritenute e dei contributi disponibili nel mese di erogazione, il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore: quest'ultimo dovrà riproporre la domanda all'agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di presentazione al datore di lavoro.

Il beneficio viene attribuito a un solo componente e non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali.

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