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Fidejussioni, le caratteristiche

fidejussioni

Iniziamo con il dare la definizione del termine fidejussione riportata nel Codice Civile, per l’esattezza l’art. 1936: ‘La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui.’ Le fidejussioni, quindi, vedono la partecipazione di 3 distinte figure: un contraente, un beneficiario e un garante.

Le fidejussioni possono essere definite come una garanzia personale accessoria da sommarsi al rapporto obbligatorio del prestito richiesto: il beneficiario viene tutelato dal garante, che valuterà la condizione finanziaria e la solvibilità del contraente prima di concedere la fidejussione. Quest'ultima può essere prestata da una terza persona o da una banca, che in questo caso richiederà una spesa di commissione, spesso intorno all’1% dell’importo.

La fideiussione può essere concessa sia a prestito già avviato, sia per una nuova richiesta; ne derivano due forme: la prima cosiddetta fidejussione a tempo determinato, garanzia che copre qualsiasi obbligazione nasca in quel periodo, fino al suo annullamento, e la fidejussione a scadenza secca, prestazione determinata da un tempo massimo entro quale il creditore può richiedere la garanzia. I soggetti abilitati a rilasciare fidejussioni possono essere gli istituti bancari, in questo caso si parla di fidejussioni bancarie, le Compagnie di assicurazione, fidejussioni assicurative, e gli intermediari finanziari aventi i requisiti di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993, in questo caso si parla di fidejussioni finanziarie.

(Foto Gunnar Wrobel, Flickr.com)

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